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Alimenti a fini medici speciali, linee guida Ministero Salute preannunciano novità dal 2016

29 Luglio 2015
Alimenti a fini medici speciali, linee guida Ministero Salute preannunciano novità dal 2016

Una nota già presente dal 2013, ma appena revisionata dal Ministero della Salute, che fornisce linee guida aggiornate. E premetta al via delle rivoluzione del 2016: stop agli “ADAP”, alimenti destinati ad una alimentazione particolare, revisione dei criteri per ammettere gli AFMS –alimenti destinati ai fini medici speciali.

Ma – nonostante i chiarimenti italiani- ancora qualcosa manca come cornice a livello europeo. E ci si attende nei prossimi mesi un responso di Efsa, al fine di disambiguare le categorie degli AFMS dagli integratori.

 

Le novità

L’abrogazione della direttiva 2009/39/CE sugli ADAP, per effetto del Regolamento (UE) 609/2013, farà per lo più confluire gli alimenti entro la categoria del food generale- quindi, sottoposto alle condizioni onnicomprensive del reg. 1169/2011. Con – a dire il vero- alcune previsioni specifiche per gli alimenti per l’infanzia (le “formule”), gli alimenti senza glutine o a basso contenuto di glutine.

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 609/2013 il 20 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo, la Commissione avrà la possibilità di decidere se un prodotto classificato come AFMS da uno Stato membro rientri effettivamente in tale categoria.

La definizione di Alimento ai Fini Medici Speciali

Per corrispondere alla definizione di AFMS un alimento dovrà in via preliminare:

– essere espressamente formulato, per utilizzo “sotto controllo medico”,

– essere destinato all’alimentazione completa o parziale di pazienti, compresi i lattanti, con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche,

– sottendere a che gestione dietetica non possa essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta.

Nel decretare o meno lo status di AFMS inoltre la Commissione valuterà se gli alimenti già disponibili, integratori alimentari compresi, non bastino ad assicurare un trattamento dietetico completo ed efficace di una determinata turba o malattia.

Etichettatura

Sono inoltre previste varie disposizioni specifiche per gli AFMS volte a favorirne un uso corretto –a partire dall’etichettatura. Va riportata l’etichettatura nutrizionale con il tenore in “nutrienti”, indicando all’occorrenza quello di aminoacidi, acidi grassi essenziali e polinsaturi a lunga catena, nonché quello di “sostanze di altro tipo” che non sono considerate in senso stretto nutrienti (come da reg. 1169). L’ etichetta deve poi riportare:

– che il prodotto è “indicato per la gestione dietetica o il trattamento dietetico di…” specificando la malattia, il disturbo o lo stato patologico in questione.

una “Avvertenza importante” seguita dall’indicazione che il prodotto deve essere utilizzato sotto controllo medico, è adatto o meno ad essere utilizzato come unica fonte alimentare, è destinato a consumatori di una certa fascia d’età e (se del caso) può comportare rischi per la salute se consumato da chi non presenta la malattia, il disturbo o lo stato patologico cui si prefigge di far fronte.

Se del caso, vanno anche riportate avvertenze sulle opportune precauzioni o controindicazioni

Health claims proibiti…

Gli Health claims autorizzati sugli alimenti di uso comune non sono però ammessi nel caso di AMFS. La letteratura necessaria per autorizzare un AFMS prevede un uso estensivo delle fonti più consolidate, a partire da studi pubblicati su riviste scientifiche con revisione dei pari.

Allegato Ministero della Salute- Nota Informativa