Il Tribunale di Bologna ha accolto favorevolmente il ricorso di una azienda agricola con appezzamenti biologici e altri in fase di conversione, rispetto ad azione disciplinare degli organi di controllo (OdC). In precedenza infatti, in base ad azione degli OdC, un singolo appezzamento-peraltro escluso dalla commercializzazione successiva di prodotti bio, in quanto ancora in fase di conversione- veniva rinvenuto non conforme al regime bio, per la presenza di principi attivi non ammessi. La sanzione veniva estesa a tutta l’azienda, con una interpretazione che non distingueva tra “attività” e “unità produttiva”, come sancito invece dal D.M. 15962 del 20/12/2013 relativo alle Disposizioni per l’adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti.
Nel dare ragione all’azienda agricola, il Tribunale ha accolto il principio, contenuto nel Decreto 15962 per cui “le misure sono applicate in maniera proporzionale all’importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità” (art. 2 co. 4). In tal senso, la sospensione/esclusione dall’attività agricola non deve ritenersi applicabile alla intera azienda, ma semmai al solo appezzamento interessato dalla non conformità.
L’intervento produrrà l’effetto di chiarire l’applicazione del quadro dei controlli, con revoca del provvedimento di sanzione –reintegrando l’operatore nel sistema dei controlli e pubblicando sul sito dell’OdC il provvedimento del Giudice.