La Commissione, dietro richiesta di alcuni Stati membri e dell’industria della carne, ha autorizzato un uso armonizzato di additivi nelle preparazioni di carne a livello europeo, in particolare su categorie di carni semi-trasformate (i cosiddetti “Preparati” di carne).
La scelta – che sicuramente porta coerenza negli usi consentiti a livello comunitario (fino ad oggi lasciati agli Stati membri, che interpretavano diversamente le tipologie di carne su cui sono ammessi gli additivi, ovvero i “preparati”) -, è contenuta nel Regolamento (UE) n. 601/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti alimentari della carne e l’uso di determinati additivi alimentari nelle preparazioni di carni (Testo rilevante ai fini del SEE).
Preparati di carne
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello di Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. L’elenco dell’Unione include gli additivi sulla base delle categorie alimentari cui essi possono essere aggiunti. La carne trasformata –ma non altri tipi- consente in via generale l’utilizzo di additivi. Tuttavia, altre categorie di carne –come i preparati di carne (ovvero, carne ridotte in frammenti, che però non hanno subito una modifica della struttura muscolo-fibrosa) e come i “prodotti di carne” (che invece hanno subito una modifica di tale struttura) sono catalogati in modo diverso dagli Stati membri, con possibile differenza nella autorizzazione degli additivi ammessi. Infatti, l’autorizzazione di additivi alimentari nella carne non trasformata era invece consentito solo sporadicamente. E quando l’elenco dell’Unione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Consiglio è stato istituito, le preparazioni di carne definite dal regolamento (CE) n. 853/2004 sono state considerate come carne non trasformata per la quale si è autorizzato soltanto un numero limitato di additivi.
Ora con il nuovo regolamento 601, in tutti i prodotti carnei considerati “preparati di carne” (su cui inizialmente non erano consentiti additivi), la Commissione ha invece autorizzato un uso più ampio di tali sostanze. La Commissione ha ricevuto richieste volte a ottenere l’inclusione di alcuni di tali usi nell’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati. Tali richieste sono state messe a disposizione di tutti gli Stati membri, nel rispetto delle procedure di valutazione del rischio stabilite a livello europeo.