ARTICOLO | Archivio

Divieto di muta forzata: i chiarimenti del Ministero della Salute

23 Gennaio 2014
Divieto di muta forzata: i chiarimenti del Ministero della Salute

Dopo che il Food Veterinary Office (FVO) ha formulato una specifica raccomandazione con la quale invitava l’autorità Centrale competente ad adottare azioni volte a proibire la pratica della muta forzata il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti relativi al divieto.

                             

Destinatarie del chiarimento ministeriale oltre le associazioni di categoria sono anche le Regioni e le Province autonome, le quali sono state invitate ad intensificare i controlli sull’utilizzo negli allevamenti del riposo produttivo. Il ricorso a pratiche di induzione forzata è soggetto a sanzioni amministrative nei casi previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 267/2003, dall’art. 7 del D. Lgs. 146/2001 ed a sanzioni penali nei casi in cui sono prefigurabili le fattispecie di reato di maltrattamento di cui all’art. 544-ter ed all’art. 727 del codice penale.

Di seguito i criteri di indirizzo che sono stati realizzati di concerto con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale c/o l’IZS della Lombardia e dell’Emilia-Romagna:

La muta

La muta è un evento naturale e stagionale nel corso del quale i volatili riducono drasticamente l’assunzione di alimento, cessano la produzione di uova e sostituiscono le proprie piume. Questo periodo di riposo produttivo è seguito poi da una ripresa dell’ovodeposizione ad un tasso più elevato e con uova di qualità superiore rispetto al periodo precedente la muta. La muta può anche essere indotta attraverso il ricorso a tecniche che simulano gli eventi naturali e che avviano quindi tale processo. L’induzione della muta, prolunga la vita produttiva della gallina riducendo il numero di rimonte necessarie per produrre la stessa quantità di uova con dei vantaggi dal punto di vista economico e dell’impatto ambientale. Negli allevamenti intensivi, però, accanto a questi vantaggi ci sono degli aspetti negativi dovuti al fatto che, tradizionalmente, al fine dell’avvio della muta, vengono utilizzate pratiche non consentite dalla normativa cogente come la sospensione della somministrazione dell’alimento associata o meno alla riduzione del fotoperiodo.

                               

Differenza tra le procedure conformi e quelle non conformi

Considerato che attualmente esistono e sono stati implementati nuovi approcci che permettono l’avvio del processo di muta senza prevedere la sospensione dell’alimentazione (mangime/acqua) e/o altri interventi che non siano conformi alle disposizioni di legge (vedi programmi di luce inadeguati), è bene distinguere le procedure di muta non conformi da quelle conformi.

Per muta forzata si intende la muta indotta attraverso la totale sospensione di alimento (acqua/mangime) e/o mancata applicazione dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale. Tale pratica è vietata.

La muta non forzata consiste nel riposo produttivo indotto senza ricorrere alla sospensione totale della somministrazione di alimento (acqua/mangime) e nel rispetto dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale. Riguardo quest’ultimo tipo di muta, al fine di rispettare le prescrizioni normative, gli allevatori dovranno garantire che:

1. agli animali sia fornita un’alimentazione adatta e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute ed a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

2. l’acqua sia sempre a disposizione.

3. il periodo di luce non sia ridotto a meno di 8 ore.

4. durante il periodo di muta la riduzione del peso corporeo non deve superare il 30% del peso rilevato a inizio muta (peso medio da rilevare su 25 capi per capannone).

5. la mortalità totale durante il periodo di muta non dovrebbe superare in maniera significativa le normali variazioni di mortalità nel gruppo. Indici di mortalità superiori al 5% dovranno essere giustificati dal veterinario aziendale.

6. l’alimento sia somministrato in modo da non causare sofferenze e/o lesioni.

L’allevatore che intende attuare la muta non forzata dovrà darne comunicazione ai Servizi veterinari dell’Azienda USL territorialmente competente, specificando nella stessa la data di inizio programmata per l’induzione del riposo produttivo, il numero, l’età e il peso medio degli animali presenti in azienda, nonché il programma dei cicli luce/buio ed alimentare (esplicitando l’orario di somministrazione dell’alimento) previsti per l’avvio della muta.

Questo consentirà ai servizi veterinari una tempestiva azione di controllo e verifica delle disposizioni normative proprio durante il periodo di maggiore “stress”, prevenendo quindi anche eventuali maltrattamenti.

Vai al testo della nota ministeriale