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Gli additivi alimentari – Norme e utilizzi

16 Novembre 2010
Gli additivi alimentari – Norme e utilizzi

Gli additivi alimentari sono sostanze deliberatamente aggiunte ai prodotti alimentari per svolgere determinate funzioni tecnologiche, ad esempio per colorare, dolcificare o conservare. Tutti gli additivi alimentari sono identificati da un numero preceduto dalla lettera E. Gli additivi alimentari vengono sempre menzionati nell’elenco di ingredienti degli alimenti in cui essi sono presenti.

Alcuni degli additivi che si trovano più spesso sulle etichette degli alimenti sono gli antiossidanti (per prevenire il deterioramento da ossidazione), i coloranti, gli emulsionanti, gli stabilizzanti, i gelificanti, gli addensanti, gli esaltatori di sapidità, i conservanti e gli edulcoranti.

In Europa, ogni volta che gli additivi alimentari vengono impiegati negli alimenti, l’etichetta della confezione deve riportarne sia la funzione nel cibo finito (ad es. colorante, conservante, etc.) sia la sostanza specifica usata, utilizzando il riferimento E seguito da un numero (per esempio E415) oppure la denominazione ufficiale.

Quadro normativo dell’Unione europea

Ai sensi della legislazione europea, prima di poter essere impiegati negli alimenti, gli additivi alimentari vanno autorizzati. Il rilascio di tale autorizzazione da parte dei responsabili della gestione del rischio si basa sulle valutazioni della sicurezza degli additivi stessi da parte dell’EFSA. La legislazione europea consta di una Direttiva quadro (89/107/CE) relativa agli additivi in generale e tre direttive specifiche sui coloranti (94/36/CE), sugli edulcoranti (94/35/CE) e su altri additivi alimentari (95/2/CE), che riportano un elenco degli additivi consentiti e le relative condizioni di impiego.

Tutti gli additivi autorizzati devono conformarsi ai requisiti di purezza approvati, stabiliti in tre altre direttive.

Nel dicembre 2008 è stato adottato un nuovo pacchetto normativo sui “Miglioratori alimentari” che comprende, tra l’altro, regolamenti relativi a:

Il regolamento sugli additivi alimentari, entrato in vigore nel gennaio 2010, ha avuto come effetto il consolidamento di tutta la legislazione sugli additivi alimentari, in passato abbracciata da diverse direttive.

Il regolamento, che istituisce una procedura comune di autorizzazione per additivi, enzimi e aromi, inizierà a essere applicabile integralmente nel corso del 2011, quanto entreranno in vigore le relative misure attuative.

In base alla nuova legislazione, entro dicembre del 2020 l’EFSA è tenuta a effettuare una valutazione ex novo degli additivi alimentari che erano ammessi prima del 20 gennaio 2009. Il calendario delle scadenze è stabilito dal Regolamento 257/2010.

Il ruolo di EFSA

Nell’ambito degli additivi alimentari l’EFSA svolge tre attività principali:

Nell’ambito degli additivi alimentari l’EFSA svolge tre attività principali:

  • esegue valutazioni della sicurezza dei nuovi additivi alimentari prima che ne venga autorizzato l’impiego nell’UE;
  • risponde a richieste ad hoc della Commissione europea sulla revisione di taluni additivi alimentari alla luce di nuove informazioni scientifiche e/o dell’evolversi delle circostanze;
  • effettua la nuova valutazione di tutti gli additivi alimentari già ammessi nell’Unione europea anteriormente al 20 gennaio 2009.

Di seguito, il link al verbale Strategy for the re-evaluation of food additives by EFSA.

Tale attività viene svolta dal gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e le fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS) . Le valutazioni sulla sicurezza da parte del gruppo di esperti comportano l’esame di tutti gli studi scientifici disponibili in materia e dei dati sulla tossicità e sull’esposizione umana, dai quali il gruppo scientifico trae conclusioni sulla sicurezza della sostanza in esame. In passato tale responsabilità competeva al disciolto gruppo sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti (gruppo AFC), in seguito sostituito da due distinti gruppi di esperti: il suddetto gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e le fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS) e il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF) .

Autorizzazione di nuovi additivi alimentari

Per presentare domanda di autorizzazione di un nuovo additivo alimentare, il richiedente presenta una richiesta ufficiale alla Commissione europea, allegando un fascicolo di informazioni sulla nuova sostanza, tra cui i dati scientifici sulla sicurezza. Se la domanda è accolta, la Commissione chiede formalmente all’EFSA di fornire un parere sulla sicurezza della sostanza per gli impieghi proposti.

Per agevolare la preparazione delle domande di autorizzazione è stato messo a disposizione un documento orientativo. La guida è stata preparata dal disciolto Comitato scientifico per l’alimentazione umana (SCF) e poi convalidata in via provvisoria dal gruppo di esperti scientifici AFC a luglio del 2003. A seguito dell’entrata in vigore della nuova legislazione su una comune procedura di autorizzazione per gli additivi, gli aromatizzanti e gli enzimi, il gruppo ANS ha adottato a luglio 2009 una dichiarazione in cui venivano specificati il tipo di dati che l’industria ètenuta a fornire ai fini della valutazione della sicurezza degli additivi alimentari. Gli approcci scientifici specifici sono descritti in dettaglio in un documento orientativo preparato dal disciolto SCF, vertente sulla presentazione di richieste di autorizzazione per additivi alimentari, che il gruppo di esperti sta attualmente rivedendo. La stesura del nuovo documento orientativo verrà completata a metà del 2011.

Una volta accettata dall’EFSA, la richiesta di parere viene iscritta nel Registro dei pareri richiesti, dove è possibile monitorarne lo stato di avanzamento, compresa la data di ricezione e la data prevista per il completamento e l’adozione.

Casi interessanti

Dolcificanti: aspartame e glicosidi steviolici

 L’EFSA ha lavorato alla valutazione della sicurezza di dolcificanti come l’aspartame e i glicosidi steviolici.

In parecchie occasioni l’EFSA ha riesaminato la sicurezza del dolcificante aspartame. Nel 2009 il  gruppo di esperti scientifici ANS dell’EFSA ha raggiunto la conclusione che, sulla base di tutte le prove disponibili al momento, compreso lo studio a cura della Fondazione europea Ramazzini pubblicato nel 2007, non si ravvisava alcun potenziale genotossico o carcinogenico dell’aspartame e nessuna ragione di sottoporre a revisione la dose giornaliera accettabile (ADI), già fissata per l’aspartame a 40 mg/kg di peso corporeo. Un precedente parere scientifico, emesso a seguito del primo studio sull’aspartame della Fondazione Ramazzini, era stato adottato dal disciolto gruppo AFC nel 2006.

Il gruppo ha inoltre preso in esame i glicosidi steviolici, ossia dolcificanti estratti dalle foglie della pianta Stevia: in un parere scientifico pubblicato ad aprile del 2010, infatti, esso ha stabilito una dose giornaliera ammissibile pari a 4 mg/kg di peso corporeo/die, sottolineando che in base a esami tossicologici tali sostanze non sono né genotossiche né cancerogene. Non è stato riscontrato alcun effetto avverso sul sistema riproduttivo umano o sui bambini in fase di crescita. Il gruppo ha inoltre osservato che la DGA in questione può essere superata sia dagli adulti sia dai bambini, se tali dolcificanti vengono impiegati ai massimi livelli proposti dai richiedenti.

 

Nuova valutazione degli additivi autorizzati: i coloranti

 Sicurezza dei parabeni (E214-219)

 Nel settembre 2004 l’EFSA ha pubblicato un parere sulla sicurezza dei parabeni utilizzati come conservanti alimentari (additivi E214-219). Il ritiro dell’ADI per un tipo di parabene, il propilparabene, ha comportato l’esclusione dell’E216 (p-idrossibenzoato di propile) e dell’E217 (propil p-idrossibenzoato di sodio) dall’elenco delle sostanze autorizzate nell’UE. Il gruppo AFC ha concluso che è possibile stabilire un’ADI (dose giornaliera accettabile) di gruppo pari a 0-10 mg/kg di peso corporeo/die per il metilparabene e l’etilparabene e per i loro sali di sodio. Tuttavia non è stato possibile inserire in quest’ADI di gruppo il propilparabene, per via di recenti studi che ne dimostrano gli effetti su taluni parametri riproduttivi nei ratti, e il gruppo scientifico non ha potuto raccomandare un’ADI specifica in base alle prove correnti. 

Coloranti nelle bibite per bambini 

E’ stato un capitolo delicato delle valutazioni di EFSA, che inizialmente ha emesso un parere in cui tali coloranti, accusati di favorire la iperattività nei bambini da uno studio apparso su The Lancet nel 2007- venivano assolti.

In seguito, e anche a causa dalla centralità del tema per l’opinione pubblica in particolare per alcuni paesi come l’Inghilterra in cui vi è un forte consumo di bibite gasate addizionate di coloranti, alcune agenzie (come la Food Standard Agency del Regno Unito) hanno pubblicato una lista con le bevande ed i prodotti PRIVI DI TALI COLORANTI o riformulati in modo da non contenerne più.

Tale lista era il primo passa per un bando dei coloranti dal mercato. Tali coloranti, identificati dallo studio cosiddetto Southampton, sarebbero 6: Tartrazina (E102), Giallo chinolone, (E104), Giallo Tramonto, (E110), Carmoisine (E122), Ponceau 4R (E124) e Rosso Allura (E129).

Dopo un primo parere del marzo 2008, in cui EFSA assolveva i 6 coloranti senza trovare alcun nesso tra ingestione degli stessi e problemi comportamentali (iperattività), nel periodo settembre 2009/luglio 2010 EFSA abbassa le soglie ADI per 3 colori (tartrazina, azorubina, rosso amaranto) in via cautelativa, ma ribadendo in modo difficile da interpretare che non vi sarebbero legami conclamati tra ingestione dei coloranti ed effetti comportamentali.

Le critiche iniziali fatte da EFSA allo studio sull’iperattività, erano dovuto alla mancata individuazione degli specifici coloranti : infatti lo studio era basato su miscele di coloranti e sodio benzoato.

EFSA avrebbe riconosciuto in ogni caso che per individui sensibili tali effetti sarebbero possibili, sebbene non fosse possibile indicare la dimensione del fenomeno.

Per ulteriori informazioni e aprofondimenti si rimanda alla relativa sezione del sito dedicata agli additivi.