Se già da qualche tempo si sapeva, le promesse…diventano fatti. E’ l’adeguato compimento della legge di delegazione europea 2015-legge 12 agosto 2016, n. 170- che prevedeva- all’art. 5- la possibilità di adottare norme tecniche (in questo caso, un decreto legislativo) volto ad adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
In attuazione di tale delega, lo schema di decreto legislativo proposto prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’indicazione obbligatoria sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
Ulteriore obiettivo della presente proposta normativa, è quello di provvedere ad un sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni stabilite dal medesimo provvedimento, con competenze in carico al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Il decreto in qualche modo recupera il dettato del “vecchio D. lgs 109/92 (art. 3, co. 1, lettera f), e 11 nonché art. 18, co. 3- sanzioni), negli spazi di apertura lasciati dalla direttiva 2000/13/CE (articolo 3, paragrafo 2), in virtù della quale gli Stati membri potevano «mantenere le disposizioni nazionali che impongono l’indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale». L’obbligo dell’indicazione della sede dello stabilimento, essendo frutto di una deroga adottata dai singoli Stati membri, si riferiva solo a prodotti preimballati, prodotti e commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e quelli lattiero caseari che già riportano obbligatoriamente la bollatura sanitaria.
La mancata indicazione della sede di stabilimento prevedrà una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 18.000 euro a seconda delle fattispecie contestate, con competenza esclusiva in carico all’ICQRF.
L’iter legale
· Il 17 marzo 2017, il consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto ipotizzato dalla legge 170 del 12 agosto 2016.
· Il 20 aprile sono stati forniti i rilievi della Conferenza Permanente Stato-Regioni, che ha chiesto di diminuire l’entità delle sanzioni; di evitare una competenza esclusiva in capo all’ICQRF; di stralciare le motivazioni di tracciabilità e sicurezza alimentare addotte a giustificare la norma tecnica.
· Il 26 aprile scorso, l’atto del governo è stato trasmesso alla Presidenza del Senato per un parere. L’atto è stato accompagnato da una relazione illustrativa.
· Entro il 6 giugno 2017 è prevista l’espressione del parere di Camera e Senato.
Motivazioni
Come norma tecnica, l’indicazione della sede di stabilimento è giustificata- sulla scorta di quanto richiesto dall’art. 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione- “conoscere la sede dello stabilimento di un prodotto alimentare consente alle autorità di controllo di attivare più facilmente le azioni correttive utili a mitigare il rischio per la salute pubblica e, al contempo, minor dispendio economico nell’espletamento delle stesse, rese di fatto più celeri ed agevoli”, ma a ben vedere, tutela anche gli interessi dei consumatori: “a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.” si legge nell’articolato. La Conferenza Stato Regioni ha chiesto la cancellazione delle motivazioni sanitarie soffermandosi invece sui diritti dei consumatori a sapere l’origine del cibo anche nei passaggi intermedi.
Ed in parlamento si annuncia un dibattito circa aspetti come la liceità di utilizzare il codice del marchio sanitario quale strumento a tutti gli effetti equivalente all’indicazione dello stabilimento, sebbene in forma criptica (ci sarà il codice “IT” seguito da stringa alfanumerica a segnalare che il prodotto è italiano, come previsto dall’articolo 4).
In ogni modo è mantenuta la clausola del mutuo riconoscimento (art. 7), come già per il “decreto latte”- ovvero- l’obbligo informativo in etichetta riguarda solo prodotti destinati al mercato Italia.