Fukushima, la Commissione aggiorna le misure di importazione

12 Gennaio 2016
Fukushima, la Commissione aggiorna le misure di importazione

Con regolamento di esecuzione 2016/6, la Commissione europea ha abrogato il precedente regolamento 322/2014, circa le misure di importazione di alimenti dal Giappone o lì trasformati-transitati. Dal 2011 infatti la Commissione, con misure di emergenza come previste dall’articolo 53 del reg. 178/2002, prevede una restrizione alle importazioni armonizzata in tutta Europa al fine di meglio proteggere la salute dei cittadini.

Ricordiamo che l’incidente di Fuskushima l’11 marzo del 2011, aveva dato origine a tutta una serie di normative europee per meglio governare i flussi di importazione di alimenti dal Giappone, dal momento che erano stati rinvenuti in diversa misura contaminati.

zzz

 Le nuove misure previste nel regolamento 6, sono state proposte tenendo conto di oltre 81 000 dati sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre 237 000 dati sulla radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quarto periodo vegetativo successivo all’incidente.

Tra le novità,

– Ogni partita di funghi, pesce e prodotti della pesca (ma con eccezioni) e di prodotti da essi derivati o di alimenti per animali e prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, originari del Giappone o da esso provenienti, è accompagnata da una dichiarazione valida (ma in assenza di campionamento e analisinota: solo per prefetture non previste da Allegato 2 del regolamento e di cui sotto).

– viene ristretto e mutato il numero delle prefetture – in base ai riscontri analitici- che richiedono campionamento e analisi dei prodotti, in base a negatività dei risultati;

– Il campionamento e le analisi rimangono obbligatori per alimenti per animali e prodotti alimentari per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione nell’Unione. Le prefetture con obbligo di analisi su determinati alimenti (per lo più fungi, felci, riso, semi di soia e pesce) sono le prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate, Akita, Yamagata o Nagano, Yamanashi, Shizuoka o Niigata.

– il pesce e i prodotti della pesca catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi, indipendentemente dal loro luogo di sbarco

Entro il 30 giugno 2016 sarà previsto un aggiornamento della normativa in vigore.

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/6 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014