Codice Etico

CODICE DI COMPORTAMENTO DI COLDIRETTI

Deliberato dalla Giunta esecutiva del 5/3/2015

Art. 1
(Disposizioni di carattere generale ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", enuncia i principi e le prescrizioni etiche e sociali cui devono conformarsi, oltre che la Confederazione Nazionale Coldiretti (di seguito, la “COLDIRETTI”) e relativi organi, tutte le Federazioni socie e le Organizzazioni aderenti che intendano aderire o che abbiano aderito alla medesima COLDIRETTI al fine di partecipare alla costruzione del modello anche di sviluppo, solidarietà e sussidiarietà, promozione umana e civile secondo lo Statuto di COLDIRETTI. Anche ove non espressamente previsto, il presente Codice si deve quindi intendere efficace, per quanto compatibile, anche a COLDIRETTI ed ai relativi organi sociali.

2. Il rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente “Codice” costituisce obbligo cui è tenuta qualsiasi Federazione socia e Organizzazione aderente a COLDIRETTI. Ogni Federazione socia e Organizzazione aderente a COLDIRETTI dichiara di condividere i principi etici e sociali affermati nello Statuto associativo e nel presente Codice accettando le misure, anche di carattere sospensivo o espulsivo, derivanti dalle eventuali violazioni. La violazione dei principi e delle prescrizioni del presente Codice costituisce inadempimento degli obblighi associativi e violazione della buona fede contrattuale.

3. Ogni Federazione socia e ogni Organizzazione aderente a COLDIRETTI si impegna ad estendere, per quanto possibile, gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice a tutti i soci, i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. A tal fine, nei contratti di acquisizioni di beni e servizi o di collaborazioni, di consulenza, le Federazioni socie e le Organizzazioni aderenti a COLDIRETTI inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice. Allo stesso modo, COLDIRETTI potrà richiedere l’adozione di un analogo Codice agli altri enti che collaborino o operino in correlazione con la stessa COLDIRETTI.

Art.2
(Principi generali)
1. Ogni Federazione socia e ogni Organizzazione aderente a COLDIRETTI, al fine di perseguire la funzione sociale prevista dall’art. 45 della Costituzione, si impegna a conformare la propria condotta al rispetto dei diritti fondamentali degli individui in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU, dei lavoratori e dei consumatori, astenendosi dal compiere azioni che possano minare la credibilità, l’etica e l’immagine dei settori agricolo, ittico ed agroalimentare . Le risorse pubbliche eventualmente acquisite devono essere impiegate per offrire la più elevata qualità delle prestazioni e delle attività senza determinare effetti negativi sull’ambiente e garantendo la massima trasparenza.

2. Ogni Federazione socia e ogni Organizzazione aderente a COLDIRETTI assicura la piena parità di trattamento in qualsiasi condizione sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni evitando qualsiasi discriminazione basata su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale.

3. La trasparenza dell’azione all’interno di ogni compagine sociale aderente a COLDIRETTI integra un valore intangibile.

4. Al fine di garantire la piena trasparenza gli amministratori si impegnano anche a dichiarare eventuali altre cariche ricoperte in altri organi amministrativi o di controllo presso altri enti con o senza finalità di lucro. Ogni Federazione socia e Organizzazione aderente a COLDIRETTI rende pubblici tutte le situazioni che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi.
Art. 3
(Divieto di attribuzioni, compensi e altre utilità a soggetti politici o pubblici)
1. Al fine di poter concretamente garantire l’indipendenza di Coldiretti dalla rappresentanza politica è fatto divieto di elargire attribuzioni economiche, regali o altre utilità a partiti, movimenti o gruppi politici ovvero a candidati a qualsiasi elezione, fatti salvi i regali di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia.

2. Ogni Federazione socia e ogni Organizzazione aderente a COLDIRETTI esclude e censura qualunque azione nei confronti, o da parte, di terzi in grado di ledere l’imparzialità e l’autonomia di giudizio. A tal riguardo è fatto divieto di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurarsi vantaggi diretti o indiretti.

3. Ogni Federazione socia e ogni Organizzazione aderente a COLDIRETTI si astiene dal promettere, richiedere, offrire o ricevere a/da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di soggetti comunque concessionari di servizi pubblici o partecipati, in qualsiasi misura, da soggetti pubblici, vantaggi sotto qualsiasi forma. È fatto divieto, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, di attribuire regali o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all’attività sociale.

Art.4
(Requisiti di onorabilità degli organi amministrativi e di gestione)
1. Al fine di garantire la massima onorabilità dei Presidenti, degli Amministratori e dei Direttori della COLDIRETTI, delle Federazioni socie e delle Organizzazioni aderenti alla medesima COLDIRETTI è posto il divieto di conferire una delle suddette cariche o dei suddetti incarichi (come pure di mantenere tali cariche o incarichi, laddove già conferiti) a coloro:
a) che abbiano riportato condanne definitive per delitti dolosi importanti la pena della reclusione superiore ad un anno; o
b) che abbiano riportato condanne non definitive per delitti dolosi importanti la pena della reclusione superiore a tre anni; o
c) nei cui confronti il tribunale abbia applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 5
(Obblighi di informazione)
1.Ogni Federazione socia e ogni Organizzazione aderente a COLDIRETTI si impegna a fornire accurate ed esaurienti informazioni circa le attività ed i servizi offerti in modo che i soci ed i terzi destinatari di tali informazioni possano assumere decisioni consapevoli. Si astiene dall’offrire comunicazioni pubblicitarie ingannevoli o comunque evocative di qualità o condizioni diverse dall’attività o servizio offerto.

2. Ogni proposta ed offerta contrattuale ovvero ogni comunicazioni con i soci e/o con i terzi è espressa in forma espositiva chiara e comprensibile, completa e conforme alla normativa vigente, valorizzando le conseguenze sociali ed ambientali, in quanto rilevante ai fini dell’altrui decisione.

Art.6
(Obbligo di informazione delle condotte lesive del Codice - sanzioni)
1. Chiunque, vincolato al presente Codice, abbia conoscenza di violazione delle prescrizioni del presente Codice è tenuto a darne immediata comunicazione e comunque entro 7 (sette) giorni alla Giunta Esecutiva Nazionale.

2. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice può determinare esclusione o sospensione dalla Coldiretti, ai sensi del relativo statuto, oltre che l’alternativa misura del commissariamento statutariamente prevista, anche in ragione della gravità della condotta e dell’eventuale reiterazione.

Art.7
Comitato dei Probiviri
1. Il Comitato dei Probiviri costituisce l’organo di giustizia interno a COLDIRETTI deputato a risolvere tutte le controversie indicate all’art. 25 del vigente statuto confederale ivi comprese quelle relative al presente Codice, nella composizione e con le procedure indicate nel medesimo articolo statutario. Per quanto non risolto ai sensi di quanto precede, troverà applicazione l’art. 26 dello statuto COLDIRETTI.

Le origini
Il nome della Coldiretti è legato a Paolo Bonomi che nel 1944 la fondò e ne fu Presidente fino al 1980. Nato a Romentino (Novara) il 6 giugno 1910 da una famiglia di agricoltori e laureato in scienze economiche e commerciali, manifesta sin da giovane interesse e passione per le problematiche sociali.
IL FONDATORE: Paolo Bonomi. Fondò Coldiretti il 30 ottobre 1944 e ne fu Presidente fino al 1980, cinque anni prima della sua prematura scomparsa, il 22 febbraio 1985.
Nato a Romentino (Novara) il 6 giugno 1910 da una famiglia di agricoltori e laureato in scienze economiche e commerciali, manifesta sin da giovane interesse e passione per le problematiche sociali. Si accosta al settore organizzativo dei contadini nel settembre del 1943, quando viene nominato Commissario della Federazione Coltivatori Diretti. Entrato in politica e fondata, il 30 ottobre 1944, la Coldiretti, fa parte, designato dalle Associazioni agricole, della Consulta nazionale durante il Governo provvisorio dello Stato e il 2 giugno 1946 viene eletto deputato della Costituente nelle file della Democrazia Cristiana. Sarà rieletto nella prima legislatura del nuovo Parlamento Repubblicano e riconfermato sempre con larghi consensi del mondo contadino sino al 1980, anno in cui passò il testimone divenendo presidente onorario
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