Lo Statuto

STATUTO CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI

TITOLO I
COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1
COSTITUZIONE E SEDE

1.1 È costituita, con sede in Roma, la Confederazione Nazionale Coldiretti, in forma abbreviata Coldiretti, organizzazione sindacale di rappresentanza delle persone e delle imprese che operano in agricoltura, nel settore ittico, nelle attività connesse e nell' agroalimentare.
1.2 Coldiretti ispira la propria azione alla storia e ai principi della scuola cristiano-sociale.
1.3 Coldiretti è unica titolare dell'uso esclusivo dei propri segni distintivi, e cioè della propria denominazione "Coldiretti" e del proprio logo (la "Vanga/badile contenente tre spighe di grano"), segni distintivi questi ultimi che ne contraddistinguono le attività e le iniziative di rappresentanza politico-sindacale-istituzionale nel mondo agricolo a favore dei propri associati, a livello sia nazionale sia locale (regionale e provinciale).

TITOLO II
FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art .2
FINALITÀ

2.1. Coldiretti, che non ha scopo di lucro, rappresenta le imprese agricole, i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali, le società agricole, le imprese e gli imprenditori ittici, i consorzi, le cooperative, le associazioni e ogni altra entità e soggetto operante nel settore agricolo, ittico, agroalimentare, ambientale e nell'ambito rurale, a livello nazionale, europeo ed internazionale.
2.2. Coldiretti pone in essere e persegue forme ed iniziative di rappresentanza istituzionale, economica e di servizio utilizzando linee progettuali e programmi operativi nell'ambito del sistema di rappresentanza e dei servizi.
2.3. In tali ambiti Coldiretti si prefigge di:
1) sostenere gli interessi delle categorie rappresentate nell'ambito di politiche economiche che valorizzino le risorse dell'agricoltura e del settore ittico italiani sotto l'aspetto produttivo, economico, commerciale, sociale ed ambientale in relazione all'evoluzione di mercato del comparto agroalimentare ed agroindustriale e nel rapporto con l'Unione Europea, lo Stato italiano, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali;
2) garantire la tutela ed incentivare lo sviluppo - anche attraverso la promozione di adeguate politiche sociali - della persona e della sua professionalità, considerando il ruolo che la famiglia e i valori di solidarietà sociale rappresentano nella Società;
3) sostenere lo sviluppo dell'impresa e dell'attività agricola ed ittica in tutte le sue espressioni ed articolazioni, anche con politiche fiscali, sociali, creditizie e previdenziali finalizzate all'incentivazione dell'imprenditorialità, al contenimento dei costi di produzione, all'accrescimento della competitività e all'innovazione tecnologica, coniugando imprenditorialità e professionalità;
4) promuovere, anche al fine di favorire l'aggregazione tra imprese, la costituzione e lo sviluppo di cooperative, consorzi, società di persone, società a responsabilità limitata e altre società di capitali nonché di altri enti per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti e servizi, per l'acquisto collettivo di beni strumentali e altre merci e servizi necessari all'attività agricola ed ittica e per l'erogazione di servizi alle imprese e alle persone, assumendone la rappresentanza sindacale;
5) incentivare l'imprenditorialità in agricoltura e nel settore ittico, ispirandola a principi di eticità con particolare riguardo alla sicurezza alimentare, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, al lavoro, e al rispetto/benessere degli animali.
L'adesione alla Coldiretti implica l'impegno ad un rapporto di corretta e completa informazione, trasparenza e lealtà con il cittadino e il consumatore;
6) perseguire il riconoscimento a livello legislativo di politiche di trasparenza dei processi produttivi e di certificazione della storia, della qualità e dell'origine dei prodotti agroalimentari, agricoli ed ittici a tutela del diritto all'informazione e alla scelta consapevole del consumatore ricercando a questo fine la più ampia collaborazione da parte delle altre componenti della filiera
agroalimentare;
7) sviluppare e valorizzare le potenzialità multifunzionali dell'impresa agricola ed ittica per una migliore ed ulteriore utilizzazione delle sue risorse produttive e, quale modello di benessere collettivo, per una riconoscibilità sociale e di mercato del loro apporto alle politiche di gestione del territorio di tutela dell'ambiente e di servizio alle persone, alle famiglie e alla comunità. Coldiretti persegue politiche tese alla massima valorizzazione economica, sociale e legislativa di tali potenzialità;
8) favorire politiche tese a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, il razionale uso dell'acqua, del suolo e del territorio, la salubrità dell'aria, la diffusione di energie rinnovabili e tutti i comportamenti virtuosi tesi ad esaltare il miglioramento dell'ambiente e la cultura di un consumo consapevole;
9) promuovere politiche per il sostegno e lo sviluppo della ricerca in agricoltura e nel settore ittico in raccordo con il mondo della scuola, dell'università ed altri enti pubblici e privati.
2.4. Coldiretti integra, direttamente o per il tramite di apposite strutture o enti, la sua azione di rappresentanza con iniziative tese a valorizzare il ruolo dell'agricoltura e del settore ittico e dei settori che da questi promanano come fattore di evoluzione economica, sociale e culturale. A questo fine si pone, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
- l'attuazione di politiche promozionali a sostegno dei prodotti italiani di qualità determinati dalla provenienza del luogo d'origine;
- la crescita nella qualità di imprese agricole ed ittiche, territori e cittadini che li popolano uniti tra di loro da un unico indissolubile legame;
- la valorizzazione e la promozione delle capacità multifunzionali delle imprese agricole ed ittiche socie con particolare riferimento a quelle operanti nel settore dell'agriturismo, del pescaturismo, dell'ittiturismo e in quello dei servizi ambientali, di tutela del territorio e del paesaggio e di servizio alle persone, alle famiglie e alle comunità;
- la realizzazione di iniziative e programmi culturali per la crescita della conoscenza, della sensibilità e dell'educazione pubblica sui temi della sicurezza alimentare e ambientale, anche ricercando alleanze con associazioni, enti, scuole ed università che perseguano le medesime finalità.
2.5. In particolare:
- nell'ambito del sistema di rappresentanza, Coldiretti sviluppa la propria attività istituzionale anche attraverso lo strumento della Fondazione Campagna Amica - di cui è fondatrice - direttamente rivolta alla società e ai cittadini;
- nell'ambito del sistema di servizio, Coldiretti si avvale di una rete di strutture proprie.
2.6. Nell'azione tesa al conseguimento delle finalità di rappresentanza Coldiretti si impegna a promuovere congiuntamente la crescita della persona e dell'impresa in agricoltura e nel settore ittico assicurando il contributo dei settori allo sviluppo della società nel suo insieme nell'ambito di una cultura di governo della politica economica, sociale e del territorio.
2.7. Coldiretti sostiene i principi della democrazia economica fondata sul confronto di idee e di proposte tra forze politiche e forze sociali rappresentative in ambiti istituzionali e con appropriati strumenti e metodologie di concertazione.
2.8. Coldiretti promuove la concertazione con gli enti locali, le regioni, il Governo nazionale e le istituzioni dell'Unione Europea affermando la sua rappresentatività di forza sociale ed utilizzando la sua capacità di proposta, di iniziativa e di mobilitazione delle categorie rappresentate.
2.9. Coldiretti, per realizzare gli obiettivi della sua iniziativa sia a livello sociale sia a livello istituzionale, si dà linee e strumenti di politica organizzativa con prioritario riferimento ai principi della sussidiarietà - da intendersi in senso flessibile e con possibilità di intervento diretto solo laddove ciò dovesse rendersi necessario per una migliore tutela dell'interesse perseguito - e della solidarietà, in termini di mutualità come corresponsabilità operativa e reciproco sostegno.
2.10. Coldiretti, per la realizzazione di tali principi, si pone quale interlocutore privilegiato dei soggetti istituzionali al fine di rendere più efficiente ed efficace l'attività svolta a favore delle categorie rappresentate.
2.11. Per perseguire le proprie finalità la Confederazione sviluppa, in coordinamento con le Federazioni socie, un programma organico di formazione permanente ispirato ai valori etici e sociali di cui è portatrice, all'affermazione dei principi della democrazia economica, allo sviluppo di una moderna cultura d'impresa e alla realizzazione di un reale processo di integrazione europea. La formazione tiene conto delle dinamiche evolutive sociali e culturali ed è rivolta alle categorie rappresentate ed ai dirigenti, ai funzionari ed al personale dell'Organizzazione a tutti i livelli.
2.12. La Confederazione, in tutti i suoi livelli ed unitamente alle Federazioni socie e organizzazioni aderenti, nella esecuzione e nel perseguimento delle proprie attività e finalità, adegua il suo operato ai principi e precetti del Codice di Comportamento già adottato dalla Giunta Esecutiva in data 5 marzo 2015 e s.m.i. e successivamente confermato anche dal Consiglio Nazionale.

Art. 3
ATTIVITÀ

3.1. Costituiscono oggetto proprio dell'attività di Coldiretti tutte le iniziative e i compiti di diretta attuazione e perseguimento delle finalità istituzionali, condotti all'insegna della migliore efficienza ed economicità dì realizzazione.
3.2. In particolare, Coldiretti si propone di:
- assicurare alle categorie rappresentate l'informazione politica, sindacale, tecnica ed economica, gestendola e divulgandola, anche in qualità di editore, con qualsiasi mezzo di informazione collegato alle proprie finalità istituzionali;
- aderire, per il conseguimento dei propri fini, ad organismi europei ed internazionali di rappresentanza del mondo agricolo.
3.3. Inoltre, accanto ad un articolato sistema nazionale e locale di rappresentanza diffusa, Coldiretti si propone di assicurare, nell'interesse dell'impresa associata, un sistema ramificato di assistenza innovativa nei comparti amministrativi, tecnici e finanziari relativi alla conduzione delle attività, anche connessi con le strutture pubbliche regionali, nazionali e comunitarie con cui è possibile istituire relazioni operative.
3.4. A tal proposito Coldiretti nel perseguimento, diretto ed indiretto, delle finalità di cui al precedente articolo 2 può promuovere, costituire e partecipare a società ed enti che svolgano attività e servizi a favore delle categorie rappresentate e dei cittadini, nei limiti posti dalla legislazione in materia e, in ogni caso, con esclusione di ogni responsabilità.
3.5. La Confederazione, inoltre, garantisce, nel rispetto delle autonomie delle proprie articolazioni territoriali e delle peculiari attività svolte dalle singole società o enti da queste promossi, funzioni di coordinamento, svolgendo, anche mediante strumenti organizzativi di tipo consortile, tra le altre, le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- promozione e sviluppo delle attività comuni sul territorio per assicurare, nell'interesse dell'impresa associata, standard elevati dì qualità dei servizi anche al fine di consolidare il rapporto di fiducia tra l'Organizzazione, l'impresa, la Pubblica Amministrazione e il cittadino;
- gestione di un sistema informativo nazionale in grado di raccogliere, trattare e distribuire dati e informazioni inerenti la materia fiscale, lavoristica, previdenziale, economica, creditizia e finanziaria realizzato attraverso una rete informatica unica;
- realizzazione e coordinamento di iniziative di formazione continua e di formazione professionale;
- promozione, sostegno e realizzazione di iniziative e progetti di ricerca in raccordo con il sistema produttivo agroalimentare e il sistema della ricerca pubblica e privata;
- promozione e realizzazione di grandi contratti di sistema;
- promozione e realizzazione di iniziative e campagne di informazione e di comunicazione.
3.6. Coldiretti nel perseguimento delle proprie finalità esercita ogni altra funzione o compito che derivi dal presente statuto o da leggi, regolamenti, disposizioni delle competenti istituzioni nazionali e dell'Unione Europea.

Art. 4
ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

4.1. Nell'interesse delle categorie rappresentate, la Confederazione stipula in sede nazionale accordi economici, patti e contratti sindacali collettivi che vincolano le Federazioni socie.
4.2. Tali accordi, patti o contratti saranno firmati dal Presidente Confederale, quale legale rappresentante della Confederazione o da persona da lui delegata.
4.3. Gli accordi economici, i patti e i contratti collettivi sindacali stipulati dalle Federazioni socie saranno sottoposti all'approvazione della Confederazione.
4.4. Agli effetti della stipulazione e dell'applicazione degli accordi economici, nonché della regolamentazione dei rapporti sindacali, la Confederazione potrà istituire appositi collegamenti e concordare intese con altre organizzazioni operanti in agricoltura e nel settore ittico ed eventualmente in altri settori dell'economia.

TITOLO III
SOCI

Art. 5
FEDERAZIONI SOCIE

5.1. Sono socie della Confederazione le Federazioni Regionali Coldiretti, e, per loro tramite, le Federazioni Interprovinciali e Provinciali Coldiretti ad esse associate, ammesse a termine del successivo articolo 8.
5.2. Le Federazioni socie concorrono, nell'ambito degli Organi confederali, alla definizione delle linee di sviluppo politico sindacali di Coldiretti.
5.3. Nello svolgimento delle attività istituzionali, di rappresentanza e di servizio, condotte all'insegna della migliore efficienza ed economicità, le Federazioni Coldiretti assicurano la realizzazione delle progettualità di sistema, definite e condivise a livello confederale, nel rispetto dei principi del decentramento e della sussidiarietà in cui si riconoscono, garantendo la diffusione sul territorio delle posizioni e delle iniziative di Coldiretti.
5.4. Le Federazioni socie, le quali singolarmente non siano in grado di assicurare le prestazioni istituzionali di rappresentanza e di servizio, realizzano tra loro idonee forme di razionalizzazione ed integrazione di funzioni e servizi. La Confederazione promuove e verifica tali soluzioni.
5.5. Le Federazioni socie, ammesse nei termini del successivo articolo 8, assumono la denominazione abbreviata Coldiretti seguita, a seconda dei casi, della indicazione della Regione ovvero della o delle Province di competenza. Le Federazioni socie adottano il logo Coldiretti nel rispetto dell'articolo 1.3 del presente Statuto, delle direttive e delle deliberazioni confederali assunte a tale riguardo.
5.6. Le Federazioni socie, pur rimanendo soggettivamente distinte e giuridicamente responsabili per le obbligazioni da esse assunte, sono tenute ad adottare statuti rispondenti alle direttive della Confederazione, nonché a rispettare le deliberazioni confederali ed il relativo Codice di Comportamento. In particolare, l'adozione da parte delle Federazioni di Statuti rispondenti alle direttive confederali dovrà avvenire entro e non oltre il termine di centoottanta giorni dalla emanazione delle direttive medesime. Il mancato rispetto del termine sopra indicato potrà rappresentare causa di adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 9 del presente Statuto.
5.7. Le Federazioni socie possono modificare i propri statuti in seguito a deliberazione delle rispettive assemblee, validamente convocate, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti in assemblea aventi diritto al voto stesso. La convocazione dell'assemblea preordinata ritualmente alle predette modifiche statutarie deve essere comunicata, a pena di sua nullità, al Presidente della Federazione Regionale e al Presidente della Confederazione entro due giorni dalla data della riunione del Consiglio Direttivo che ha deliberato la medesima convocazione e comunque almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo quanto diversamente previsto nell'articolo 9 per le ipotesi di recesso dalla Confederazione.

Art. 6
FEDERAZIONI REGIONALI

6.1. Le Federazioni Regionali, nel raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, svolgono nei confronti delle Federazioni socie un ruolo propulsivo, volto al perseguimento in ambito territoriale delle posizioni e delle iniziative di Coldiretti, verificandone l'attuazione.
6.2. Le Federazioni Regionali svolgono, altresì, funzioni di indirizzo e coordinamento delle istanze delle Federazioni ad esse associate e rappresentate, armonizzandole, in coerenza con le posizioni e le iniziative definite a livello confederale, nei confronti delle istituzioni regionali.
6.3. Le Federazioni Regionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi e delle scelte di politica sindacale condivisi a livello confederale adottando, compatibilmente con il principio della sussidiarietà e della uniformità dell'azione sul territorio nazionale, decisioni cui le Federazioni socie devono uniformarsi.
6.4. Sono socie della Federazione Regionale le Federazioni
Interprovinciali e Provinciali della regione.
6.5. Le Federazioni Regionali possono chiedere alla Confederazione il commissariamento delle Federazioni socie qualora queste operino in contrasto con le direttive regionali nonché quando siano venute a conoscenza della sussistenza di situazioni o comportamenti di cui al successivo articolo 9.
6.6. L'assemblea di ciascuna Federazione Regionale determina il contributo associativo a carico delle Federazioni socie.

Art. 7
FEDERAZIONI INTERPROVINCIALI E PROVINCIALI

7.1. Le Federazioni Interprovinciali e Provinciali sono la struttura rappresentativa primaria e di base di Coldiretti con funzioni di promozione e gestione dell'organizzazione e di rappresentanza e tutela dei soci verso le istituzioni e gli enti locali, in ambito provinciale ed interprovinciale.

Art. 8
AMMISSIONE DEI SOCI

8.1. Le Federazioni Regionali Coldiretti e, per loro tramite, le Federazioni Interprovinciali e Provinciali che chiedono di essere associate alla Confederazione, devono presentare apposita domanda corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto e la copia del verbale dell'Assemblea in cui è stata deliberata l'associazione alla Confederazione.
8.2. Sulla domanda di associazione decide il Consiglio Nazionale della Confederazione su proposta della Giunta Esecutiva.
8.3. La decisione del Consiglio Nazionale deve essere comunicata alla Federazione interessata, con lettera raccomandata, entro 7 giorni dalla delibera.

Art. 9
RECESSO, COMMISSARIAMENTO ED ESCLUSIONE

9.1. Avendo riguardo alle generali aspettative giuridiche riferibili alle imprese ed ai lavoratori, sia delle imprese associate sia del sistema Coldiretti, al comparto agricolo e agli associati tutti, in un quadro direttamente orientato a riaffermare il primato assoluto dell'unità e dell'integrità confederale, i fattori conflittuali suscettibili di compromettere la più efficace attività di rappresentanza e di servizio, nel contesto soggettivo largo riferibile alla Confederazione, vengono disciplinati come di seguito stabilito.
9.2. Le Federazioni socie cessano di aderire alla Confederazione, oltre che in caso di loro scioglimento, per recesso o esclusione.
9.3. Le Federazioni socie possono recedere dalla Confederazione in seguito a deliberazione delle rispettive assemblee (sia a livello di sezione o assimilate che a livello generale), validamente convocate a termini dei loro statuti con deliberazioni assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto stesso. La convocazione dell'Assemblea preordinata ritualmente al recesso deve essere comunicata, a pena di sua nullità, al Presidente della Confederazione entro due giorni dalla data della riunione del Consiglio Direttivo che ha deliberato la medesima convocazione e comunque almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza. La Confederazione ha diritto di: (1) convocare i rappresentanti della Federazione socia ai fini di tentare una possibile composizione della vicenda nonché (2) far presenziare all'Assemblea generale, ed a quelle separate di sezioni o assimilate, un proprio rappresentante delegato dal Presidente ed avente facoltà di parola.
9.4. Copia del verbale dell'Assemblea generale e di quelle separate di sezioni o assimilate che deliberano il recesso deve essere trasmessa entro 3 giorni al Presidente della Confederazione.
9.5. Salva l'immediata cessazione da parte della Federazione receduta di ogni diritto di utilizzo di segni distintivi di titolarità della - o comunque riconducibili alla - Confederazione, l'efficacia giuridica del recesso decorre al compiersi del sesto mese dalla data della relativa delibera mentre agli effetti della corresponsione dei contributi associativi di cui al punto 2 dell'art. 29.1, il recesso è efficace dall'anno successivo a quello nel corso del quale ha assunto efficacia giuridica. È fatta salva la facoltà per il Consiglio Nazionale di nominare un Delegato Straordinario che, affiancando gli organi della Federazione socia, abbia, all'interno della stessa e fino alla definitiva efficacia giuridica del recesso, la funzione di rappresentanza istituzionale della Confederazione nonché il potere di convocare l'Assemblea generale e quelle separate
di sezione o assimilate.
9.6. Il Consiglio Nazionale può deliberare, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti, l'esclusione della Federazione socia con decisione immediatamente esecutiva quando la stessa commetta gravi violazioni dello Statuto, delle direttive confederali o del Codice di comportamento, rifiuti di rispettare le decisioni degli organi Confederali, violi le disposizioni contributive della Confederazione, nonché quando con il suo comportamento offenda il prestigio confederale o danneggi gli interessi di Coldiretti e delle categorie rappresentate. La Federazione esclusa perde ogni diritto di utilizzo di segni distintivi di titolarità della - o comunque riconducibili alla - Confederazione.
9.7. Il provvedimento di esclusione, eventualmente preceduto dalla nomina di un Delegato Straordinario avente le medesime funzioni ed i poteri di cui al quinto comma, è adottato dal Consiglio Nazionale dopo che la Giunta Esecutiva abbia provveduto ad effettuare la contestazione scritta dell'addebito e del relativo potenziale provvedimento alla Federazione socia. La stessa può, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione scritta, far pervenire alla Giunta Esecutiva le proprie osservazioni. I provvedimenti di contestazione e le eventuali osservazioni sono trasmessi, unitamente alla proposta di esclusione, al Consiglio Nazionale che decide con delibera motivata.
9.8. Il provvedimento di esclusione può essere preceduto da un periodo di sospensione temporanea delle rappresentanze della Federazione socia dal diritto di partecipazione agli organi confederali per un massimo di quattro mesi.
9.9. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti alla delibera, può altresì stabilire, in alternativa al provvedimento di esclusione, il commissariamento della Federazione sino a revoca.
9.10. Il commissariamento comporta lo scioglimento di tutti gli organi sociali amministrativi (Presidente, Giunta Esecutiva e Consiglio Direttivo) e di controllo (Collegio dei Revisori e Comitato dei Probiviri) nonché degli organi delle connesse articolazioni territoriali (Presidente e Consiglio di Sezione, Zona e assimilati) e la nomina di un Delegato Confederale che assuma in sé tutti i poteri dei disciolti Organi, oppure la nomina di più Delegati Confederali che assumano in sé, secondo quanto disposto nel provvedimento di commissariamento, distribuiti e distinti tra di loro, tutti i poteri dei disciolti Organi.
9.11. Entro la fine del proprio mandato il Delegato Confederale, previa predisposizione di un rendiconto analitico della sua gestione, dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità previste dallo Statuto della Federazione stessa.
9.12. Ai fini di quanto precede, durante il periodo di commissariamento le funzioni dell'assemblea, così come il diritto degli associati di richiederne la convocazione, sono da intendersi sospese laddove non ne sia disposta apposita convocazione, nell'ambito del mandato ricevuto e con specifica indicazione delle materie da trattare, da parte del Delegato Confederale.
9.13. Il Consiglio Nazionale in caso di comprovata impossibilità di ripristino della normale attività della Federazione, al termine o durante il periodo di commissariamento, su proposta della Giunta Esecutiva, provvederà all'esclusione della Federazione socia.
9.14.11 Consiglio Nazionale, inoltre, anche in assenza di comportamenti da parte della Federazione socia che integrino fattispecie suscettibili del provvedimento di esclusione, in caso di cessazione per dimissioni dalle cariche del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei membri elettivi del Consiglio Direttivo delle Federazioni, o in caso di violazione dello statuto della Federazione, da parte del Presidente o degli altri organi, o comunque a seguito di constatato irregolare funzionamento degli organi, o per altra necessità funzionale, può adottare, nei confronti delle Federazioni socie, provvedimenti di commissariamento.
9.15. In riferimento a tutte le ipotesi di commissariamento è facoltà del Consiglio Nazionale nominare il Delegato Confederale, in alternativa ai poteri di cui sopra, per svolgere una specifica funzione da assolvere sino a revoca anche senza dar luogo allo scioglimento degli organi della Federazione socia.
9.16. Le Federazioni possono ricorrere, tramite lettera raccomandata, al Comitato dei Probiviri nel termine di quindici giorni dalla comunicazione :
- avverso le deliberazioni di esclusione mediante i propri organi;
- avverso le deliberazioni dì commissariamento mediante i propri associati rappresentanti almeno un quinto del numero complessivo.

Art. 10
ORGANIZZAZIONI ADERENTI

10.1. Possono aderire alla Confederazione, purché perseguano analoghe finalità:
- le imprese e le società agricole ed ittiche di particolare rilievo nazionale e/o internazionale;
- le unioni e le associazioni di rilievo nazionale dei produttori agricoli ed ittici;
- le associazioni, le cooperative, i consorzi, le società e gli enti di rilievo costituiti per la valorizzazione, sotto il profilo tecnico ed economico, dei singoli comparti della produzione agricola, ittica e zootecnica;
- le associazioni, le cooperative o gli enti di rilievo che perseguano scopi di assistenza (anche nel campo previdenziale e sanitario) formazione e tutela economico sociale, operanti nel mondo agricolo, ittico e rurale;
- le associazioni e gli enti che promuovano politiche per la valorizzazione del territorio e dell'ambiente;
- le associazioni e gli enti che promuovano politiche rivolte alla sicurezza ed alla qualità del prodotto alimentare ed alla tutela del consumatore;
- gli enti che perseguano attività finanziarie, creditizie ed assicurative.

La Federazione Nazionale Pensionati Coldiretti aderisce, per propria previsione statutaria, alla Confederazione Nazionale Coldiretti.

10.2. Possono altresì aderire organizzazioni costituite da imprenditori agricoli ed ittici che perseguano finalità analoghe a quelle di Coldiretti. Con riferimento ad ogni organizzazione richiedente, la domanda di adesione deve essere corredata dallo statuto vigente e dal verbale dell'organo a ciò competente contenente la deliberazione avente ad oggetto la richiesta di adesione.
10.3. Sulle domande di adesione o sull'esclusione decide il
Consiglio Nazionale della Confederazione.
10.4. L'adesione di tali associazioni ed enti a Coldiretti può aver luogo anche quando gli stessi aderiscano contemporaneamente ad altra organizzazione con la quale la Coldiretti abbia in corso accordi di collaborazione.
10.5. La quota di adesione annuale non attribuisce diritto alcuno di partecipazione attiva negli Organi della Confederazione.

TITOLO IV
ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 11
COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA

11.1. Coldiretti Giovani Impresa è un movimento cui aderiscono i giovani delle categorie rappresentate da Coldiretti.
11.2. Coldiretti Giovani Impresa assicura la formazione socioculturale, la qualificazione professionale e imprenditoriale, la partecipazione dei giovani alle scelte e all'azione sindacale.
L'attività di Coldiretti Giovani Impresa è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale della Confederazione.

Art. 12
COLDIRETTI DONNE IMPRESA

12.1. Coldiretti Donne Impresa è un coordinamento delle donne socie di Coldiretti costituito a tutti i livelli territoriali della Coldiretti.
12.2. Si prefigge di:
- concorrere, per la specifica realtà dell'imprenditoria femminile, alla realizzazione delle finalità di Coldiretti, attraverso elaborazioni, proposte e formazione permanente;
- presenziare nelle istituzioni della parità e negli organismi per le politiche femminili.
12.3. L'attività di Coldiretti Donne Impresa è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale della Confederazione.

TITOLO V
ORGANI CONFEDERALI

Art. 13
ORGANI CONFEDERALI

13.1. Sono organi della Confederazione
1) l'Assemblea;
2) il Consiglio Nazionale;
3) il Presidente Confederale;
4) la Giunta Esecutiva;
5) il Segretario Generale;
6) il Collegio dei Revisori;
7) il Comitato dei Probiviri.

CAPO I
ASSEMBLEA

Art. 14
ASSEMBLEA

14.1. L'Assemblea è costituita da:
1) il Presidente Confederale;
2) i Presidenti pro-tempore delle Federazioni associate;
3) il Presidente della Federazione Nazionale Pensionati, la Responsabile di Coldiretti Donne Impresa e il Delegato di Coldiretti Giovani Impresa;
4) tre rappresentanti dei Direttori delle Federazioni Regionali, Provinciali ed Interprovinciali, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 17.
14.2. Possono essere invitati a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura, il Presidente dell'INIPA e il Presidente dell'Associazione Nazionale "Terranostra" nonché i rappresentanti degli altri enti, istituti, associazioni e società aderenti o comunque collegati a Coldiretti.
14.3. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno. Può essere, altresì, convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente Confederale, dal Consiglio Nazionale o sia richiesto da almeno un terzo delle Federazioni associate.
14.4. L'Assemblea dei Soci è convocata, a cura del Presidente Confederale, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
14.5. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
14.6. Ai componenti l'Assemblea, di cui al primo comma, punto 2 del presente articolo, che rappresentano Federazioni Interprovinciali e Provinciali socie con un numero superiore a 10.000 (diecimila) associati, solo ed esclusivamente in occasione della nomina o del rinnovo, parziale o totale degli organi della Confederazione, spettano due voti. Il numero degli associati per Federazione viene attribuito annualmente sulla base dell'ultima campagna associativa conclusa e contabilizzata in via definitiva dalla Confederazione.

Art. 15
RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.
15.2. Essa è presieduta dal Presidente Confederale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente. In mancanza l'Assemblea nomina un proprio Presidente.
15.3. E' segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della Confederazione.
15.4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità delle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. In deroga a quanto precede, in occasione della nomina o del rinnovo, parziale o totale, degli organi della Confederazione le predette deliberazioni sono prese con riferimento ai voti rappresentati dai componenti l'assemblea presenti.
15.5. Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall'Assemblea. Le elezioni alle cariche sociali devono sempre aver luogo con il sistema della votazione segreta.
15.6. Della adunanza è redatto, su apposito registro, il verbale, il quale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
15.7. È ammessa, in casi di particolare urgenza o di motivata necessità, la partecipazione all'Assemblea in video conferenza o in audio conferenza.

Art. 16
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

16.1. L'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
1) deliberare le linee e gli orientamenti progettuali di politica sindacale di Coldiretti;
2) apportare modifiche allo statuto secondo le modalità previste dall'art. 33, affidando eventualmente al Consiglio Nazionale o ad apposita commissione la materiale stesura delle proposte di modifiche;
3) adempiere ad ogni altra attribuzione prevista dal presente statuto, da leggi o da regolamenti;
4) approvare i bilanci e i preventivi di spesa annuali della Confederazione;
5) Eleggere:
- tra i componenti l'Assemblea di cui al primo comma, punti 1 e 2 dell'art. 14, il Presidente Confederale;
- tra 1 componenti l'Assemblea di cui al primo comma, punto 2 dell'articolo 14 i componenti la Giunta esecutiva, fra cui i Vice Presidenti in numero non superiore a quattro;
6) eleggere il Collegio dei Revisori, tra cui il Presidente, ed il Comitato dei Probiviri, tra cui il Presidente;
7) revocare il mandato al Presidente Confederale, ai Vicepresidenti o ai membri della Giunta Esecutiva, con delibera e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

Art. 17
RAPPRESENTANTI DEI DIRETTORI

17.1. In occasione della convocazione dell'Assemblea per provvedere alla elezione degli Organi Confederali, il Presidente Confederale convoca i Direttori delle Federazioni Provinciali, Interprovinciali e Regionali Coldiretti per eleggere, a scrutinio segreto, tre Direttori che, ai sensi degli articoli 14 e 18 del presente Statuto fanno parte dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale.
17.2. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato personalmente ai Direttori.
17.3. Il seggio elettorale sarà presieduto dal Presidente Confederale o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età.
17.4. I tre Direttori da eleggere devono rappresentare: uno i Direttori delle Federazioni Provinciali, Interprovinciali e Regionali dell'Italia Settentrionale, uno quelli dell'Italia Centrale e della Sardegna e uno quelli dell'Italia Meridionale e della Sicilia. I Direttori eletti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
17.5. Ai Direttori cessati, a qualsiasi titolo, dalla carica ovvero trasferiti in ambiti territoriali diversi da quelli in cui sono stati eletti, subentrano i primi non eletti nei rispettivi ambiti territoriali. In mancanza si procede con apposite elezioni convocate dal Presidente Confederale. I Direttori eletti in sostituzione di altri restano in carica sino alla scadenza naturale delle cariche originariamente conferite.

CAPO II
CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 18
CONSIGLIO NAZIONALE

18.1. Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Confederale, dai membri della Giunta Esecutiva, dai Presidenti pro-tempore delle Federazioni Regionali, dal Presidente della Federazione Nazionale Pensionati, dal Delegato Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, dalla Responsabile di Coldiretti Donna Impresa, dai tre rappresentanti dei Direttori designati ai sensi dell'art. 17.
18.2. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura, il Presidente dell'INIPA e il Presidente dell'Associazione Nazionale "Terranostra" nonché i rappresentanti degli altri enti, istituti, associazioni e società aderenti o comunque collegati a Coldiretti.
18.3. Il Consiglio Nazionale, con apposita delibera, provvede alla sostituzione, nei rispettivi ambiti territoriali, dei rappresentanti dei Direttori cessati, a qualsiasi titolo dalla carica ovvero trasferiti in ambiti territoriali diversi da quelli in cui sono stati eletti, sino alla prima successiva Assemblea.
18.4. Il Segretario Generale è segretario del Consiglio Nazionale.
18.5. Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta, richiesta dalla Giunta Esecutiva o da almeno un terzo dei suoi componenti.
18.6. La convocazione è effettuata, a cura del Presidente Confederale, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età, mediante avvisi scritti diramati almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.
18.7. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
18.8. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, possono aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
18.9,. Le sedute del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente Confederale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente.
18.10. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.
18.11. Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
18.12. È ammessa, in casi di particolare urgenza, la possibilità che le riunioni del Consiglio Nazionale si tengano per video o audio conferenza.

Art. 19
COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

19.1. Il Consiglio Nazionale svolge i seguenti compiti:
1) attuare le delibere dell'Assemblea;
2) definire le linee strategiche delle iniziative e dei programmi nell'ambito del sistema di rappresentanza e di servizio;
3) definire le strategie e le iniziative in materia di politiche economiche di settore;
4) deliberare regole di comportamento per gli organi nazionali e direttive per le Federazioni Regionali, Interprovinciali e Provinciali in tema di incompatibilità tra le cariche elettive nella Confederazione e nelle Federazioni e quelle nelle istituzioni politiche, negli organismi economici e negli altri enti;
5) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;
6) proporre all'Assemblea il bilancio ed il preventivo di spesa predisposti dalla Giunta Esecutiva;
7) determinare i contributi da versarsi da parte delle Federazioni socie;
8) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto;
9) deliberare, su proposta della Giunta Esecutiva, sulle domande di associazione o di adesione di cui rispettivamente agli artt. 8 e 10;
10) deliberare, su proposta della Giunta Esecutiva, sui provvedimenti disciplinari a carico delle Federazioni e sulla nomina e revoca di Delegati confederali, ai sensi dall'art. 9;
11) approvare i regolamenti di Coldiretti Giovani Impresa, di Coldiretti Donne Impresa;
12) emanare, su proposta della Giunta Esecutiva, direttive vincolanti in merito agli statuti delle Federazioni socie ai fini di quanto disposto nell'art. 5, comma 6.
13) adempiere ad ogni altro compito attribuitogli dal presente statuto.
19.2. Il Consiglio Nazionale può delegare alla Giunta Esecutiva taluni dei propri compiti ad eccezione di quelli previsti ai numeri 6 e 7 del presente articolo.

CAPO III
GIUNTA ESECUTIVA

Art. 20
GIUNTA ESECUTIVA

20.1. La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e da otto membri, tra cui i Vicepresidenti, dal Presidente della Federazione Nazionale Pensionati, dalla Responsabile di Coldiretti Donne Impresa e dal Delegato Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa. Possono altresì far parte della Giunta Esecutiva, fino a un massimo di due componenti, figure particolarmente rilevanti nelle filiere agroalimentari o dei settori produttivi a livello nazionale, oppure altre figure particolarmente rilevanti nel proprio ambito a livello nazionale, cooptati dalla medesima Giunta su proposta del Presidente.
20.2. I membri della Giunta durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
20.3. I membri della Giunta decadono nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 31. Essi, ad esclusione del Presidente, decadono inoltre, automaticamente, nel caso di loro cessazione dalla carica di Presidente pro-tempore delle Federazioni associate, Il Presidente della Federazione Nazionale Pensionati, la Responsabile di Coldiretti Donne Impresa e il Delegato di Coldiretti Giovani Impresa decadono, inoltre, quali membri di Giunta al momento in cui non ricoprono più l'incarico che ne ha determinato il diritto a farne parte e sono sostituiti da chi è loro subentrato nell'incarico stesso. Le figure cooptate dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 20.1. durano in carica cinque anni salvo i casi di dimissioni, revoca da parte della Giunta Esecutiva o sopravvenuta incompatibilità ai sensi del presente Statuto.
20.4. I membri di Giunta, diversi dalle figure cooptate ai sensi dell’art. 20.1, cessati dalla carica a qualsiasi titolo, vengono sostituiti dal Consiglio Nazionale mediante cooptazione nell'ambito dei componenti l'Assemblea di cui al primo comma, punto 2 dell'art. 14. I membri di Giunta così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvederà alla eventuale ratifica o a una diversa nomina. Le figure cooptate dalla Giunta Esecutiva, cessate dalla carica di membro di Giunta a qualsiasi titolo, possono essere sostituite dalla medesima Giunta Esecutiva mediante nuova cooptazione ai sensi dell’art. 20.1.
20.5. I membri cooptati o nominati durante l'esercizio, diversi dalle figure cooptate ai sensi dell’art. 20.1, restano in carica sino alla scadenza naturale degli organi.
20.6. Le sedute della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente Confederale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente.
20.7. È Segretario della Giunta Esecutiva il Segretario Generale.
20.8. La Giunta si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
20.9. La convocazione è effettuata, a cura del Presidente Confederale, mediante avvisi scritti inviati almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine indicato potrà essere ridotto a due giorni.
20.10. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.
20.11. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
20.12. È ammessa la possibilità, in casi di particolare urgenza, che le riunioni della Giunta Esecutiva si tengano per video o audio conferenza.

Art. 21
COMPITI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

21.1. La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo della Confederazione.
21.2. Alla Giunta sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che il presente Statuto riserva all'Assemblea ed al Consiglio Nazionale. In via esemplificativa e non tassativa alla Giunta sono riservati i seguenti specifici compiti:
1) attuare le delibere del Consiglio Nazionale;
2) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
3) proporre alle Federazioni Regionali, Interprovinciali e Provinciali la nomina, la sostituzione od il trasferimento dei Direttori;
4) definire la pianta organica della struttura confederale, adottando i provvedimenti relativi al personale, compresi quelli disciplinari;
5) stabilire le disposizioni contabili e amministrative da impartire alle Federazioni socie, allo scopo di conseguire uniformità nelle rispettive gestioni e nel controllo delle entrate e delle spese delle stesse, e vigilare sull'osservanza delle disposizioni impartite;
6) designare i rappresentanti della Confederazione presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
7) proporre al Consiglio Nazionale l'associazione delle Federazioni e l'adesione degli altri enti;
8) esercitare, oltre che nel caso di delega ai sensi dell'art. 19, i poteri del Consiglio in caso di necessità e urgenza, con l'obbligo di proporre il provvedimento adottato alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva;
9) esercitare le attribuzioni demandate dal presente statuto, da leggi e regolamenti, vigilando che le Federazioni socie rispettino le disposizioni dei rispettivi statuti e le direttive confederali in materia;
10) proporre al Consiglio Nazionale i provvedimenti inerenti alle Federazioni socie, ai sensi dell'art. 9;
11) proporre al Consiglio Nazionale l'esclusione dalla Coldiretti degli enti aderenti, ai sensi dell'art. 10;
12) predisporre annualmente il bilancio, con relativa relazione accompagnatoria, ed il preventivo di spesa della Coldiretti da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
13) esercitare le deleghe conferite dal Consiglio Nazionale.
21.3. La Giunta Esecutiva può delegare i propri compiti, o parte di essi, al Presidente Confederale, ivi compreso il potere di adottare, in caso di necessità e urgenza e secondo le condizioni di cui al precedente art. 21.2 n. 8, i provvedimenti di commissariamento delle Federazioni Socie di cui all'art. 9 del presente statuto.

CAPO IV
PRESIDENZA

Art. 22
PRESIDENTE .

22.1. Il Presidente della Confederazione è eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni ed è eleggibile per un massimo di due mandati, anche non consecutivi.
22.2. Egli dirige strategicamente e coordina l'attività della Confederazione, ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.
22.3. Egli può rilasciare mandati generali e speciali.
22.4. Nei casi di urgenza ha la facoltà di adottare 1 provvedimenti di cui ai numeri 3, 6, 8 (limitatamente all'adozione di provvedimenti di commissariamento e/o di nomina e revoca di Delegati confederali, e comunque fermo restando l'obbligo di proporre il provvedimento adottato alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva), 10 e 11 dell'art. 21.2.
22.5. Il Presidente Confederale cessa dalla carica nel caso di dimissioni, revoca del mandato, o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 31.
22.6. In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente Confederale, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente più anziano di età che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
22.7. Il Presidente nominato durante l'esercizio resta in carica sino alla scadenza naturale degli organi.
22.8. L'accettazione della carica di Presidente della Confederazione determina la decadenza dello stesso dalla carica di Presidente pro-tempore della Federazione associata. Tuttavia, nel caso in cui si tratti di primo mandato della carica di Presidente della Confederazione, la predetta decadenza si verificherà una volta trascorso il termine indicato a tale riguardo dall'Assemblea, a seguito della sua elezione alla suddetta carica di Presidente della Confederazione.

CAPO V
SEGRETARIO GENERALE

Art. 23
SEGRETARIO GENERALE

23.1. Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente. La nomina viene ratificata in sede di Consiglio Nazionale.
23.2. Il Segretario Generale coadiuva ed assiste gli organi nella definizione e nell'attuazione delle linee di politica sindacale e generale della Confederazione.
23.3. Il Segretario Generale, quale espressione della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale nonché vertice della struttura, garantendo la funzione di raccordo con gli Organi statutari della Confederazione, programma, dirige e coordina l'attività delle Aree ed esercita, proponendone l'articolazione, il potere di indirizzo e vigilanza sulle strutture territoriali, per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Confederali, rispondendone al Presidente.
23.4. È il segretario di tutti gli Organi confederali. Ne predispone e firma i verbali, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

CAPO VI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

24.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e da due supplenti, tutti dotati di idonei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.
Essi sono eletti dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità.
24.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza su tutte le operazioni economiche e finanziarie relative al patrimonio della Confederazione, verifica la corrispondenza dei dati contabili con le risultanze del bilancio predisposto dalla Giunta Esecutiva.
24.3. I Revisori dei Conti hanno facoltà di partecipare all'Assemblea e alle sedute del Consiglio Nazionale.
24.4. È ammessa la possibilità, in casi di particolare urgenza, che le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si tengano per video o audio conferenza.

CAPO VII
COMITATO DEI PROBIVIRI

Art. 25
COMITATO DEI PROBIVIRI

25.1. Il Comitato dei Probiviri della Confederazione è Organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna che opera come collegio irrituale.
25.2. Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea e non sono revocabili nell'arco del mandato. Dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
25.3. Ha il compito di accertare i fatti e le contestazioni al fine di decidere sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Nazionale della Confederazione nei confronti delle Federazioni socie, nonché su tutte le controversie insorte tra la Confederazione Nazionale e le Federazioni Socie, ovvero tra queste ultime, in relazione al presente Statuto o ai rapporti associativi.
25.4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche a qualsiasi controversia promossa da - o nei confronti di - consiglieri, membri della Giunta, revisori e liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al presente Statuto ovvero ai rapporti associativi. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inoltre applicabili anche a qualsiasi controversia relativa alle deliberazioni dell'Assemblea.
25.5. Il Comitato si pronuncia entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni.
25.6. Il Comitato dei Probiviri emette:
a) ordinanze, allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
b) decisioni nel merito delle controversie sollevate.
25.7. Le ordinanze e le decisioni devono essere motivate e comunicate alle parti a cura del Presidente del Comitato e sono immediatamente esecutive.
25.8. È ammessa la possibilità, in casi di particolare urgenza, che le riunioni del Comitato dei Probiviri si tengano per video o audio conferenza.

Art. 26
ARBITRATO

26.1. Qualora le controversie indicate ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del presente Statuto non vengano amichevolmente risolte dal Collegio dei Probiviri, esse saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma anche su richiesta di una sola parte.
26.2. Le disposizioni di cui al presente articolo devono intendersi applicabili, ove consentito dalla legge, anche con riferimento ai provvedimenti cautelari.
26.3. Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo il diritto italiano.
26.4. L'arbitrato avrà luogo a Roma e i costi dello stesso saranno determinati dagli arbitri, cui verrà richiesto di attribuire tali costi alla parte soccombente nel lodo che emetteranno.
26.5. Resta inteso che, con specifico riferimento alle azioni avverso le delibere di esclusione o quelle di commissariamento di una Federazione Socia, la relativa domanda al Collegio arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, rispettivamente entro sei mesi dal giorno in cui è stata comunicata la contestata delibera di esclusione ed entro novanta giorni dalla data di assunzione della contestata delibera di commissariamento.
26.6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si conviene che qualunque controversia comunque connessa al presente Statuto ovvero ai rapporti associativi, che non sia per legge compromettibile in arbitrato, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27
ESERCIZIO FINANZIARIO

27.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
27.2. Il bilancio ed il preventivo di spesa, predisposti dalla Giunta Esecutiva, devono essere presentati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, accompagnato dalle relazioni della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori.

Art. 28
PATRIMONIO

28.1. Il patrimonio della Confederazione è costituito:
1) dai beni mobili ed immobili che per acquisto, lascito, donazione, devoluzione da parte di altri enti o da parte di Federazioni Socie o comunque per altre cause vengano in proprietà della Confederazione;
2) dalle somme destinate a riserve od accantonamenti.
28.2. La Confederazione non può distribuire in alcun modo, diretto od indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Organizzazione.

Art. 29
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

29.1. I contributi associativi sono costituiti da:
1) una quota associativa fissa, determinata dal Consiglio Nazionale all'atto dell'ammissione di ogni Federazione socia;
2) una quota annuale da versarsi, nella misura e secondo le modalità decise dal Consiglio Nazionale, da parte delle Federazioni socie.
29.2. Gli organismi aderenti versano annualmente una quota di adesione che sarà concordata con il Presidente Confederale. Tale contributo non viene considerato quale quota associativa.
29.3. Il versamento dei contributi associativi è a fondo perduto e pertanto detti contributi non potranno, in nessun caso, essere rivalutabili o ripetibili.
29.4. Il versamento dei detti contributi non genera diritti di partecipazione ed in particolare non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

TITOLO VII
NORME FINALI

CAPO I
CARICHE SOCIALI

Art. 30
DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

30.1. Coloro che sono eletti dall'Assemblea ovvero cooptati dal Consiglio Nazionale in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio restano in carica sino alla scadenza naturale degli organi.

Art. 31
INCOMPATIBILITÀ

31.1 Tutte le cariche sociali della Confederazione, ivi comprese le figure cooptate ai sensi dell’art. 20.1, sono incompatibili con la carica, o con la presentazione della candidatura alla carica, di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale, di Sindaco, con l'appartenenza ad organi direttivi o esecutivi dei partiti politici o con la direzione di uffici dei partiti.
31.2 Tutte le cariche sociali della Confederazione, ad esclusione delle figure cooptate ai sensi dell’art. 20.1, sono altresì incompatibili con la carica di Presidente, Amministratore Unico o Amministratore Delegato in Istituti di Credito, Finanziari, Assicurativi.
31.3 Ogni causa di incompatibilità determina la decadenza dalla carica.

CAPO II
PARI OPPORTUNITÀ'

Art. 32
PARI OPPORTUNITÀ'

32.1. La Coldiretti si impegna a promuovere a tutti i livelli le pari opportunità di partecipazione di uomini e donne sia nelle assemblee rappresentative sia negli organismi decisionali.

CAPO III
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Art. 33
MODIFICHE STATUTARIE

33.1. Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei componenti e la deliberazione favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

Art. 34
SCIOGLIMENTO

34.1. Per lo scioglimento della Confederazione è necessaria la deliberazione dell'Assemblea con la presenza di almeno quattro quinti dei componenti ed il voto favorevole di almeno quattro quinti degli aventi diritto al voto.
34.2. In caso di suo scioglimento, la Confederazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.
34.3. In tal caso l'Assemblea stabilisce le modalità per la liquidazione del patrimonio e per la sua destinazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 35
NORMA FINALE

35.1. Il presente Statuto, in vigore il giorno successivo alla delibera assembleare di adozione, annulla e sostituisce tutte le norme contenute in tutti i precedenti Statuti.

Art. 36
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

36.1 Le disposizioni di cui agli articoli 20.1 e 22.1 si applicano agli Organi in carica, e considerando quindi il mandato già ricevuto, al momento dell'approvazione del presente Statuto.
36.2 Le disposizioni di cui agli artt. 20.1., 20.3 e 20.4 si applicano anche agli Organi in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto.

Le origini
Il nome della Coldiretti è legato a Paolo Bonomi che nel 1944 la fondò e ne fu Presidente fino al 1980. Nato a Romentino (Novara) il 6 giugno 1910 da una famiglia di agricoltori e laureato in scienze economiche e commerciali, manifesta sin da giovane interesse e passione per le problematiche sociali.
IL FONDATORE: Paolo Bonomi. Fondò Coldiretti il 30 ottobre 1944 e ne fu Presidente fino al 1980, cinque anni prima della sua prematura scomparsa, il 22 febbraio 1985.
Nato a Romentino (Novara) il 6 giugno 1910 da una famiglia di agricoltori e laureato in scienze economiche e commerciali, manifesta sin da giovane interesse e passione per le problematiche sociali. Si accosta al settore organizzativo dei contadini nel settembre del 1943, quando viene nominato Commissario della Federazione Coltivatori Diretti. Entrato in politica e fondata, il 30 ottobre 1944, la Coldiretti, fa parte, designato dalle Associazioni agricole, della Consulta nazionale durante il Governo provvisorio dello Stato e il 2 giugno 1946 viene eletto deputato della Costituente nelle file della Democrazia Cristiana. Sarà rieletto nella prima legislatura del nuovo Parlamento Repubblicano e riconfermato sempre con larghi consensi del mondo contadino sino al 1980, anno in cui passò il testimone divenendo presidente onorario
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